Modifica convenzioni PEEP per trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per l’eliminazione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione
Dettagli del servizio
I proprietari di alloggi costruiti in aree PEEP hanno la possibilità di modificare le convenzioni a suo tempo stipulate con il Comune di Lucca.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai proprietari di alloggi costruiti in aree PEEP
Descrizione
I proprietari di alloggi costruiti in aree PEEP hanno la possibilità di modificare le convenzioni a suo tempo stipulate con il Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, con la seguente modalità:
Modifica convenzioni PEEP per trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per l'eliminazione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione.
La trasformazione del diritto di superficie può avvenire, su istanza del proprietario dell'alloggio a condizione che:
- siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipula della relativa convenzione;
- pagamento del corrispettivo stabilito dall'art.31, comma 48, della Legge n. 448/1998 e dalla deliberazioni C.C. n. 2 del 29/01/2013 e n. 96 del 18/10/2022 in ragione della quota millesimale di competenza (corrispettivo di trasformazione);
- pagamento del corrispettivo stabilito dall'art.31, comma 49-bis, della Legge n. 448/1998 da determinare con le modalità di cui al decreto MEF 28/09/2020 n. 151 (corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli).
Gli alloggi per i quali è intervenuta la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, prima della entrata in vigore del citato comma 49-bis, con modifica della durata della convenzione a 30 o 20 anni, sono da ritenere liberi da vincoli e liberamente alienabili una volta giunta a scadenza la convenzione.
Qualora sia intervenuta la trasformazione del diritto di superficie, ma la durata della nuova convenzione non sia ancora giunta a termine, l'eliminazione dei vincoli di prezzo massimo di vendita e canone massimo di locazione potranno essere rimossi con il pagamento del predetto corrispettivo stabilito dall'art.31, comma 49-bis della L. 448/1998.
Come fare
L'interessato deve presentare una domanda in carta semplice nella quale deve essere precisato: l'attuale proprietario, il titolo di proprietà, l'individuazione catastale dell'alloggio e la località dove è situato, la ripartizione millesimale di competenza, la Cooperativa o l'impresa che l'ha costruito.
La domanda deve essere presentata o indirizzata a:
Ufficio Protocollo Generale
Piazza San Giovanni Leonardi, 3
pec: comune.lucca@postacert.toscana.it
Cosa serve
È necessario fare domanda in carta semplice nella quale deve essere precisato: l'attuale proprietario, il titolo di proprietà, l'individuazione catastale dell'alloggio e la località dove è situato, la ripartizione millesimale di competenza, la Cooperativa o l'impresa che l'ha costruito.
- domanda in carta semplice
Cosa si ottiene
La modifica delle convenzioni a suo tempo stipulate con il Comune di Lucca per trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per l'eliminazione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione.
Tempi e scadenze
Non stimabili
Quanto costa
È necessario il pagamento del corrispettivo stabilito dall'art.31, comma 49-bis, della Legge n. 448/1998 da determinare con le modalità di cui al decreto MEF 28/09/2020 n. 151 (corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli).
Accedi al servizio
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Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni:
U.O. 9.2 – Valorizzazione del patrimonio ed espropri
Palazzo Parensi - Via S. Giustina, 32
tel. +390583/442643-442015
Responsabile: Alberto Pelletti - tel. 0583.442637 - email: apelletti@comune.lucca.it
Condizioni di servizio
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Unità responsabile
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Pagina aggiornata il 05/11/2024