VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura che si pone i seguenti obiettivi:

  • prevedere e stimare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sull’ambiente, nei suoi vari aspetti (da quelli naturali a quelli antropici, socio-economici e culturali);
  • identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione del progetto (cosiddetta alternativa zero);
  • stabilire le condizioni per la realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti indicando le misure per la minimizzazione o l’eliminazione degli impatti relativi.

Sono soggette a VIA le procedure di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs. n.152/2006, le procedure di competenza comunale da sottoporre a VIA sono indicate all’art. 45 bis della L.R. n.10/2010.
La Verifica di Assoggettabilità a VIA è la procedura che valuta la significatività dei potenziali impatti ambientali dei progetti ed è disciplinata dall’art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e dall’art. 48 della L.R. n.10/2010.
Come riportato nell’art. 7 bis del D.Lgs. n.152/2006, i termini procedimentali massimi di cui all’art. 19 del medesimo decreto non sono derogabili.
La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA prevede la trasmissione da parte del Proponente all’Autorità Competente dello Studio Preliminare Ambientale e del Progetto Preliminare.
Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto dei criteri di cui all’allegato V della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e descrive anche la relazione del progetto con le norme e i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.

Iter procedurale:

  • Il Proponente trasmette all’Autorità Competente un’istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA corredata del Progetto Preliminare e dello Studio Preliminare Ambientale.
  • L’Autorità Competente ed i Comuni interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione e di estrarne copia mediante pubblicazione della documentazione sui rispettivi siti web per 45 giorni.
  • L’Autorità Competente, ai fini dell’adozione del provvedimento di verifica, può chiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale assegnando loro un congruo termine.
  • L’Autorità Competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del termine di cui ai punti precedenti.
  • Qualora l’Autorità Competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali della non assoggettabilità e, ove richiesto dal Proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire eventuali impatti ambientali significativi e negativi.

Procedure di verifica di assoggettabilità a VIA
Schede VIA – monitoraggio

Procedimenti conclusi
I procedimenti di VIA conclusi

 

 

Pagina aggiornata il 12/03/2024

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