A seguito dell’entrata in vigore della legge Regionale n.51 denominata “Legge di manutenzione dell’ordinamento locale” approvata il 06 luglio 2020 e pubblicata sul BURT n.66 del 09 luglio 2020, è ammessa una deroga alla decadenza delle misure di salvaguardia nel caso in cui la stessa avvenga nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 come nel caso del Piano Strutturale del comune di Lucca (decadenza delle salvaguardie a decorrere dal 28.06.2020).
Rimangono pertanto consentiti gli interventi edilizi di cui all’art.134 comma 1 lettera a), b), b bis), f) ed l) della LR 65/2014 fino al 31 maggio 2021, qualora non in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano Strutturale. Se a tale data il comune non avesse adottato il piano operativo, si applicheranno le restrizioni di cui all’articolo 93 comma 3.
L’art.81 della sopra citata legge 51/2020 introduce l’art.1bis alla legge 31/2020 che di seguito si riporta:
Art. 1 bis
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza
1. Nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 93, comma 3, e dall’articolo 94, comma 2 quater, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f), ed l), qualora non in contrasto con le medesime misure di salvaguardia.
2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino alla data del 31 maggio 2021. Qualora a tale data i comuni non abbiano adottato il piano operativo, si applicano le restrizioni di cui all’articolo 93, comma 3, e all’articolo 94, comma 2 quater.
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in relazione al perdurare della situazione di emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020 . Legge regionale 14 maggio 2021, n. 15
Art. 3
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all’ articolo 1 bis della l.r. 31/20201.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: “ 31 dicembre 2020 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 30 dicembre 2021 ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: “ 31 maggio 2021 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2021 ”.
Pagina aggiornata il 08/03/2024