I rischi e la prevenzione – Incendio boschivo

Con incendio boschivo si identifica un fuoco caratterizzato da un’espansione su aree boscate, cespugliate o arborate, in cui possono essere presenti strutture e infrastrutture antropizzate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree.

Il territorio del comune di Lucca è classificato a rischio elevato dal Piano Operativo Antincendi Boschivi Regionale, per le sue caratteristiche ambientali climatiche ed antropiche. Perciò nel periodo estivo, dal 1 luglio al 31 agosto (salvo eventuali proroghe), sono vietate tutte le attività che possono essere causa di innesco di incendio boschivo o di vegetazione e in particolare è vietato accendere fuochi (abbruciamento) in questo periodo su tutto il territorio comunale.

 

Norme di comportamento in caso di incendio boschivo

  • Chiama il 112 o 800425425
  • Allontanati dall’incendio
  • Usa un fazzoletto bagnato per proteggerti dal fumo in caso di necessità
  • Non sostare sulla strada per guardare l’incendio
  • Tieniti informato sull’evento tramite il canale Telegram e il sito del Comune di Lucca

 

Nuovo regolamento di Polizia Urbana – in vigore dal 2 settembre 2023

Art. 45 – Abbruciamenti di residui vegetali
1. Fatti salvi gli specifici divieti di accensione di fuochi in aree e periodi determinati, stabiliti dalle leggi dello stato, dalle normative regionali per la tutela boschiva e dai provvedimenti attuativi provinciali, nonché dalla normativa ambientale e dai relativi provvedimenti attuativi comunali, è consentito realizzare abbruciamenti di residui vegetali in conformità alle disposizioni ambientali vigenti come pratica agronomica alle seguenti condizioni e, comunque, in modo da non creare disagio o turbativa a soggetti terzi:
a) a distanza non inferiore a mt. 100 da edifici di qualsiasi natura, da boschi, da mucchi di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile;
b) sotto custodia costante di almeno una persona dal momento dell’accensione al completo spegnimento delle braci e ceneri residue;
c) in assenza di vento rilevante;
d) in cumuli il cui numero e dimensioni in relazione all’estensione dell’area, non superi quanto disposto dalla specifica normativa ambientale.
2. Fatta salva l’applicazione delle specifiche sanzioni per le violazioni in materia di tutela delle aree boschive e per le violazioni a carattere ambientale, chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Per ulteriori informazioni:

Bollettino rischi incendi boschivi
L’indice di rischio incendi boschivi, è consultabile: https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/bollettino_incendi/index.html

Pagina aggiornata il 08/04/2024

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