L’art. 90 della L.R.T. 62/18 relativa al subingresso si applica come norma generale anche all’attività di distribuzione carburanti e l’art. 94 come disposizione speciale integrativa della norma generale suddetta?

Nel caso di trasferimento d’azienda l’art. 90 si applica come disposizione speciale ad integrazione di quanto previsto dall’art. 94. Si ricorda che la comunicazione all’Agenzia delle Dogane deve essere fatta anche nel caso di variazione del “gestore comodatario” in quanto la licenza fiscale è intestata al gestore dell’impianto; il titolare dell’atto autorizzativo ed il “gestore comodatario” sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di comodato.

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