Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Innanzitutto bisogna essere residenti nell'ambito del territorio comunale. È necessario collegarsi al Portale Star- Aida del Comune di Lucca e presentare domanda di avvio dell'attività.

Per l'esercizio di vendita al dettaglio di vicinato del settore non alimentare è necessario presentare all'ufficio SUAP del Comune in cui si trova il locale di vendita una segnalazione di inizio attività utilizzando il portale Star – Aida.

Innanzitutto bisogna essere residenti nell'ambito del territorio comunale ed essere proprietario od affittuario di terreni agricoli dove vengono coltivate verdure, ci siano alberi da frutto, fiori od alveari di api. E' necessario collegarsi al Portale Star- Aida del Comune di Lucca e presentare domanda di avvio dell'attività (Commercio da parte degli imprenditori agricoli – avvio).

Per vendita "al dettaglio" s'intende la vendita effettuata nei confronti del consumatore finale e quindi si contrappone dalla vendita all'ingrosso. Per "vicinato" la legge individua l'esercizio commerciale con superficie di vendita fino ad un massimo di 300 mq.

L'art. 5 c.2 del D.L 223/2006 stabilisce che " La vendita di cui al comma 1 (farmaci da banco ecc.) è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.....omissis......" Pertanto si deduce che la vendita di farmaci da banco on-line non possa essere effettuata proprio per la mancata presenza del farmacista che è tenuto anche ad una assistenza attiva al cliente.

La norma regionale dispone che non possono esercitare l'attività commerciale coloro che rientrano nelle fattispecie elencate all'art. 11 della L.R.T. 62/2018. Poiché il "gestore comodatario", riceve in uso gratuito l'impianto al fine di esercitare una autonoma attività economica di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11.

Nel caso di trasferimento d'azienda l'art. 90 si applica come disposizione speciale ad integrazione di quanto previsto dall'art. 94. Si ricorda che la comunicazione all'Agenzia delle Dogane deve essere fatta anche nel caso di variazione del "gestore comodatario" in quanto la licenza fiscale è intestata al gestore dell'impianto; il titolare dell'atto autorizzativo ed il "gestore comodatario" sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di comodato.

Si, il subentrante, sia a titolo definitivo (per acquisto d'azienda), che in gestione (per affitto d'azienda) deve presentare una comunicazione di subingresso, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'atto giustificativo del subingresso. Nel caso in cui il subentrante intenda avviare immediatamente l'attività lavorativa la comunicazione di subingresso dovrà essere precedente o contestuale all'avvio. Nel caso la vendita riguardi anche prodotti appartenenti al settore alimentare la documentazione deve essere corredata anche dalla Comunicazione per aggiornamento della registrazione in materia di prodotti alimentari. Nel caso la vendita o l'affitto riguardi anche prodotti appartenenti al settore alimentare la documentazione deve essere corredata anche dalla Comunicazione per aggiornamento della registrazione in materia di prodotti alimentari.

Si, in caso di vendita di generi alimentari è necessario che il titolare sia in possesso di uno dei requisiti specifici individuati dall'art. 12 comma 1 della Legge Regionale Toscana 62/2018, denominati "requisiti professionali". Nel caso in cui l'attività venga svolta da una società, associazione o organismo collettivo il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale. In caso di mancanza di requisiti del titolare può essere nominato un preposto che soddisfi i requisiti suddetti.

L'ammontare dei diritti di istruttoria è deciso dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.

Deve essere presentata una comunicazione firmata dal titolare dell'attività e dal suo gestore. Nel caso di prodotti appartenenti al settore alimentare è necessario presentare contestualmente anche la Comunicazione per aggiornamento della registrazione in materia di prodotti alimentari.

È necessario presentare una Scia tramite il portate Star – Aida (Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni ed aventi natura commerciale o non commerciale - avvio). Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.

È necessario presentare una Scia tramite il portate Star – Aida (Commercio al dettaglio e somministrazione per mezzo di apparecchi automatici - avvio). Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.

È necessario presentare una Scia tramite il portate Star – Aida (Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e televisione /internet -avvio). Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.

È necessario presentare una Scia tramite il portate Star – Aida (Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e televisione /internet -avvio). Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.

È necessario presentare una Scia tramite il portate Star – Aida (Commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici o vendita presso il domicilio dei consumatori - avvio). Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.

- L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" - D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante orme concernenti il servizio farmaceutico" - L. 8.11. 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore farmaceutico" - D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 "c.d. Decreto Bersani" - D.L 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "c.d. Decreto Cresci Italia" - L. n. 124 del 4.08.2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Legge Regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018; D.P.G.R. 23/R/2020 Regolamento di attuazione della Legge Regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018; Deliberazione di C.C. 108 del 03/07/2021 Regolamento per le occupazioni del suolo pubblico per le attività commerciali; Deliberazione di C.C. 172 del 29/12/1998 e s.m.i. Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone; Deliberazione di C.C. 13 del 25/03/2014 Regolamento sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande redatto ai sensi dell'art. 42 bis della L.R.T. 28/2005 e s.m.i.; Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 06.09.2018 Azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del Centro Storico di Lucca ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 c.4 del D.Lgs. 222/2016, 52 c.1 del D.Lgs. 42/2004, 32 c.1 della L. 301/2011 e 98 c.1 della LRT. 28/2005;

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