Autorizzazione Paesaggistica
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Competenze
L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004), dove si stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1).
Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione.
L'interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è il Comune, a cui fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
I soggetti proponenti, di cui all'art. 146 c.1 del Codice, hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale competente il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (art. 146, c. 2).
La richiesta ed il successivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono avvenire secondo:
- Procedimento Ordinario normato dall’art. 146 del DLgs 42/2004
- Procedimento Semplificato normato dal DPR 139/2010 (per interventi di lieve entità )
Autorizzazione paesaggistica Procedura ordinaria - iter e modulisticaÂ
Elenco modulistica da allegare e descrizione
Relazione paesaggistica Modello base
Autorizzazione paesaggistica procedura semplificata - iter e modulisticaÂ
Iter procedimento semplificato
Elenco modulistica da allegare e descrizione
Per interventi realizzati in difformità o in assenza di autorizzazione paesaggistica, il Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio prevede qualora riconducibili ai casi individuati dall'art. 167, commi 4 e 5, l'Accertamento della Compatibilità Paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.
- Accertamento di compatibilità paesaggistica - iter e modulistica
Elenco modulistica da allegare e descrizione
Relazione Paesaggistica Modello Base
L'art. 149 del Codice elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:
a) Interventi di manutenzione, consolidamento e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) Interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) Per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Il DPR 31/2017 ha previsto ulteriori fattispecie esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ed elencate nell'allegato A, nonchè gli interventi e le opere indicati all'art. 4 del medesimo decreto.
Il procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ha inizio con istanza di parte. Gli interessati presentano domanda in bollo utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ente ed allegando la documentazione richiesta. Il responsabile del procedimento ricevuta la richiesta, verifica la completezza della documentazione presentata, richiedendo eventuali integrazioni se necessario, cura l'istruttoria ed acquisisce il necessario parere della Commissione per il Paesaggio.
La Commissione per il Paesaggio è prevista dall'art. 148 del DLgs 42/2004 e dall’art. 153 della LRT 65/2014 ed esprime parere obbligatorio ai fine del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica nelle aree interessate dal vincolo ai sensi della parte III° del DLgs 42/2004.
La Commissione è composta da tre membri esterni all'Amministrazione Comunale, nominati con deliberazione della Giunta Comunale.
I membri della Commissione per il paesaggio restano in carica per 5 (cinque) anni a decorrere dalla esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione che li nomina.
Il compito principale della Commissione è fornire pareri relativamente alla conformità degli interventi edilizi (da eseguire o in sanatoria) nelle aree interessate dal vincolo sotto il profilo compositivo, storico, ambientale e secondo le indicazioni del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico.
Dal parere espresso della Commissione deriva poi l'Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 DLgs 42/2004) rilasciata dal Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Lucca.
Sono soggetti al parere della Commissione tutti gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati o pubblici che ricadono nelle aree soggette al vincolo paesaggistico e che modificano l'aspetto esteriore dei luoghi e degli immobili.
L'Autorizzazione Paesaggistica che ne discende costituisce titolo obbligatorio per il rilascio dei successivi titoli abilitativi urbanistico-edilizi (Permesso a costruire, Attestazione di conformità in sanatoria).
L'autorizzazione paesaggistica rilasciata è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4 così come modificato dal DL 70/2011).
Costi e modalità di pagamento
Diritti di istruttoria
Vincolo Paesaggistico (autorizzazione Ambientale/Paesaggistica) (d. in bollo € 16,00) diritti € 134,40
Marche da bollo
Ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 è previsto il pagamento di due marche da bollo da 16 € pertanto è necessario apporre una marca da bollo da € 16,00 sull'istanza e produrre un'ulteriore marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'atto/provvedimento.
Gli atti non in regola con il pagamento dell'imposta di bollo saranno inviati all'Ufficio del Registro ai fini della loro regolarizzazione (artt. 19 e 31 D.P.R. 26/10/1972 n.642)
Modulo per la dichiarazione di assolvimento delle marche da bollo
La presente dichiarazione, provvista di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3), deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la rende. Qualora la stessa sia firmata autografamente la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido.
Deve essere allegata come file alla pratica presentata in modalità telematica all’indirizzo PEC indicato nella sezione contatti di seguito indicata. L’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione con un timbro data, parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione.
Vincoli
Disciplina dei vincoli paesaggistici ex art. 142 D.Lgs. 42/2004
Documentazione tecnica per la richiesta di parere ai sensi della Delibera C.C. n. 35/2015
Delibera C.C. n. 35/2015 - Documentazione tecnica
In evidenza
Si ricorda che con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 15.10.2024, è stato Approvato il Piano Operativo.
Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate
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Commissione comunale per il paesaggio
Commissione comunale per il paesaggio
Rinnovo Commissione comunale per il Paesaggio anni 2023/2028
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Responsabile
Composizione
Servizi collegati
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Modalità di presentazione e consultazione delle pratiche paesaggistiche di cui si è tecnici asseveranti
Accesso documentale in ambito paesaggistico
Procedimento di accesso documentale in ambito paesaggistico.