Che cos'è l'imposta di soggiorno
È l'imposta a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio comunale, determinata per persona e per pernottamento.
Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aperto situate nel territorio del Comune di Lucca.
In queste categorie rientrano:
- tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all’aperto gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità , come definite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
- le locazioni turistiche come disciplinate dall'art.53 dell' All.1 al D.lgs 79/2011, dall'art. 4 Legge 21 giugno 2017 n. 96 e dalla Legge Regionale citata.
Sono tenute al pagamento dell'Imposta le persone non residenti nel Comune di Lucca che pernottano nelle strutture ricettive sopradescritte, fatte salve le esenzioni previste dal Regolamento Comunale vigente.
L’imposta è dovuta fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi, nella stessa struttura.
Chi deve applicare l’imposta
Chi gestisce una struttura ricettiva sul territorio comunale è responsabile del pagamento d’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, salvo il caso in cui la prenotazione del soggiorno sia intermediata da Airbnb.
Il responsabile d’imposta, deve :
- registrare la struttura in concomitanza con l’inizio dell’attività -registrazione nuove strutture
- informare i propri ospiti riguardo all’esistenza dell’imposta di soggiorno e verificare se hanno diritto all’esenzione istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
- richiedere il pagamento dell'Imposta di soggiorno al momento dell'incasso del corrispettivo per il soggiorno e contestualmente rilasciare quietanza .
- presentare la comunicazione trimestrale ed effettuare il versamento
Per le attività di Locazione Turistica: Si richiama ad un'attenta valutazione e verifica della propria posizione in relazione alle disposizioni di legge (comma 5-ter dell’art. 4 del D. L. n. 50 del 2017) ai fini della corretta individuazione del responsabile del versamento dell'imposta
Nelle locazioni brevi - vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, (...) mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare – la norma stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del versamento ( e degli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento Comunale). Tali soggetti, in fase di registrazione della struttura sono Dichiaranti
Registrazione Nuove Strutture
L'apertura di nuove strutture ricettive e l'avvio di attività di locazione turistica comporta l'obbligo di registrazione in concomitanza con l'inizio dell'attività .
Come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito con la Legge n. 120/2020 le credenziali rilasciate in precedenza dall’Amministrazione Comunale sono state dismesse dalla data del 30 settembre 2021 e l'accesso al portale dedicato è possibile da tale data solo attraverso un'identità digitale ( SPID o CIE).
La registrazione si effettua trasmettendo all'Ufficio, per il tramite del Protocollo Generale, il "Modulo di Richiesta di registrazione". Una volta presa in carico la struttura, l'Ufficio ne darà comunicazione al richiedente che potrà quindi accedere al portale mediante SPID o CIE/CNS.
Si ricorda che l'accesso diretto al Portale dedicato https://lucca.imposta-di-soggiorno.it non è sufficiente : la registrazione dovrà essere completata con l'invio della Richiesta di Registrazione.
Qualora il Responsabile di Imposta non sia ancora provvisto di identità digitale o non possa ottenerla, la richiesta di registrazione dovrà essere corredata dalla apposita delega espressa (delega identità digitale). L’operatore del Comune, dopo aver accertato l’identità del richiedente, provvederà a registrare la delega nel sistema e invierà una notifica alla email del delegato e del delegante. Quest'ultimo, in qualunque momento, potrà revocare la delega presentando apposita comunicazione all’ufficio imposta di soggiorno che procederà immediatamente alla disattivazione.
Gestione dell'imposta
Il responsabile d'imposta deve inviare una comunicazione trimestrale al Comune contenente i pernottamenti registrati per il calcolo dell’imposta di soggiorno e l’imposta dovuta.
Attraverso il portale dedicato https://lucca.imposta-di-soggiorno.it/ - cui si accede previa registrazione - è possibile compilare e trasmettere online la comunicazione.
In alternativa la comunicazione può essere effettuata su modello messo a disposizione e disponibile sul portale istituzionale del Comune.
La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti imponibili entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre:
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- entro il 15 aprile per il I trimestre (gennaio-marzo)
- entro il 15 luglio per il II trimestre (aprile-giugno)
- entro il 15 ottobre per il III trimestre (luglio-settembre)
- entro il 15 gennaio per il IV trimestre (ottobre-dicembre)
N.B Per la comunicazione del 2° trimestre 2024 la scadenza è stata differita al 31 Luglio 2024
La mancata presentazione della comunicazione o la presentazione di una comunicazione trimestrale infedele, costituisce violazione di norma regolamentare.
Entro le stesse scadenze previste per la comunicazione, deve essere effettuato il versamento.
Esenzioni
L'imposta non è dovuta per i pernottamenti da parte dei soggetti di seguito indicati:
- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età ;
- un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 25 unità ;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- coloro che soggiornano a Lucca per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino, ed un accompagnatore per paziente;
- i portatori di handicap non autosufficienti e gli accompagnatori associati ai portatori di handicap;
- i militari e gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nazionale e regionale che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- studenti regolarmente iscritti a Corsi universitari, di Conservatorio, di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, Istruzione Superiore, Corsi di Formazione Professionale, in Istituti ubicati nel territorio comunale.
- lavoratori occupati presso aziende/imprese che svolgano attività , anche temporanea, nel territorio comunale a condizione che il soggiorno superi i tre pernottamenti continuativi.
- il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell’Amministrazione comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.
Contatti
Ufficio Imposta di soggiorno
Sede: Via Bigongiari 41 - Fraz. S. Anna
email:Â ids@comune.lucca.it
Tel. 0583.442496 - 0583.442509