L’accensione degli impianti termici destinati al riscaldamento invernale delle abitazioni e delle attività è consentita solo in determinati periodi, in base alla zona climatica di appartenenza.
La zona climatica anzidetta indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici.
Il Comune di Lucca è classificato in zona climatica "D", secondo quanto disposto dal D.P.R. 412/1993.
Ai sensi del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, per questa zona climatica, l'esercizio degli impianti destinati al riscaldamento invernale è consentito per 12 ore giornaliere, comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00, nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 15 aprile, con i seguenti valori di temperatura consentiti:
- 18 °C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili (con una tolleranza massima di 2° in più);
- 20 °C per tutti gli altri edifici tra cui le abitazioni (con una tolleranza massima di 2° in più).
Al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (come precisato dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 74/2013): quindi a Lucca, per una massimo di 6 ore.
Inoltre il Sindaco con ordinanza, può ampliare o ridurre sia il periodo di esercizio degli impianti che la durata giornaliera di esercizio a condizione che vi siano "comprovate esigenze", come la persistenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli, oppure la necessità di ridurre le emissioni di gas combusti in atmosfera nei periodi nei quali Arpat rileva il reiterato superamento delle polveri sottili PM10: in questo caso il periodo di esercizio giornaliero dell'impianto viene ridotto (art. 5, comma 3 del D.P.R. 74/2013).
La manutenzione periodica del proprio impianto termico è un obbligo previsto, dal Regolamento Regionale n. 25/r del 2015 e dal D.Lgs 192/05, per ottimizzare il rendimento energetico della caldaia e contenere il consumo di energia.
Deroghe
I suddetti limiti del decreto non si applicano:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:
- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e) (art. 4 commi 2 e 3 del DPR n.74/2013)
Sanzioni
Ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 192/2005, il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunto la responsabilità, che non ottempera alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici (art.7 DPR 74/2013) è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000.
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione inottemperante è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro.