Esposizione ai campi elettromagnetici

Dettagli della notizia

Il problema dei campi elettromagnetici causati da linee elettriche è molto sentito dalla popolazione sia per l'esposizione che per l'impatto paesaggistico dei sostegni o tralicci sul territorio

Data della notizia:

05 maggio 2023

Data scadenza:

05 maggio 2023

Tempo di lettura:

linee elettriche

Tipo notizia

news

Descrizione

Il problema dei campi elettromagnetici causati da linee elettriche è molto sentito dalla popolazione sia per l'esposizione che per l'impatto paesaggistico dei sostegni o tralicci sul territorio.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica (elettrodotti in cavo aereo e/o interrato, cabine di trasformazione) le normative vigenti fissano le seguenti competenze autorizzative:

  • Statale: per impianti operanti con tensioni superiori a 150.000 Volts;
  • Regionale: per impianti operanti con tensioni da 401 a 150.000 Volts;
  • Comunale: in ordine alla concessione edilizia se prevista.

La normativa di riferimento è il D.P.C.M. 23 aprile 1992 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

I limiti di esposizione sono i seguenti:

- 5 kV/m e 0,1 mT rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che la popolazione trascorra una parte significativa della giornata;

- 10 kV/m e 1 mT rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso di esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.

Il Decreto fissa inoltre le distanze di rispetto delle linee elettriche esterne a 132 kW, 220 kW e 380 kW di qualunque conduttore della linea da fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati.

Le distanze sono:

  • linee a 132 kW maggiore o uguale a 10 m;
  • linee a 220 kW maggiore o uguale a 18 m;
  • linee a 380 kW maggiore o uguale a 28 m.

Per linee a tensione nominale diversa superiore a 132 kW e inferiore a 380 kW la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle indicate.
Per linee a tensione inferiore a 132 kW restano ferme le distanze previste dal Decreto Interministeriale 16 gennaio 1991.

Per i tratti di linee elettriche esistenti che non rispettano le distanze di cui sopra dovranno essere individuate azioni di risanamento con programmi da completare entro il 31 dicembre 2004.

Normativa di riferimento

  • Legge 28 giugno 1986 n°339 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
  • D.M. 16 gennaio 1991 "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
  • D.P.C.M. 23 aprile 1992 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Link utili

https://www.arpat.toscana.it/urp/risposte-a-domande-frequenti/campi-elettromagnetici

A cura di

Ultimo aggiornamento: 25/03/2024, 11:02

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